
Nel caso ipotetico di un costo per un servizio il cui ammontare è ancora contestato, l’art. 109, comma 1, del D.P.R. 917/1986 richiede una distinzione precisa. Per ricavi, spese e altri componenti per i quali le precedenti norme della sezione non dispongono diversamente, opera il criterio dell’esercizio di competenza; se, in tale esercizio, l’esistenza non è ancora certa oppure l’ammontare non è determinabile in modo obiettivo, il componente concorre alla formazione del reddito nell’esercizio in cui tali condizioni si verificano. La contestazione, da sola, non chiarisce quale condizione sia ancora da verificare.
Il punto di partenza è il conto economico dell’esercizio, dal quale l’art. 83 muove per la determinazione del reddito complessivo con le variazioni previste dalla sezione. Nel caso prospettato, però, la decisione richiede anzitutto di separare il fatto economico, il periodo d’imposta e i due criteri espressi dall’art. 109, comma 1.
In sintesi
- Il caso è dichiaratamente ipotetico: sono noti un servizio e un ammontare ancora contestato.
- L’art. 109, comma 1, distingue l’esistenza certa del componente dall’ammontare determinabile in modo obiettivo.
- Se nell’esercizio di competenza manca una delle due condizioni, il componente concorre nell’esercizio in cui entrambe risultano verificate.
- Per decidere occorre comprendere se il dissenso riguarda l’esecuzione del servizio, la sua quantificazione o entrambi gli aspetti.
- La rilevazione nel conto economico va letta insieme alle variazioni previste dal TUIR e ai dati del caso concreto.
La regola dell’art. 109 applicata al costo contestato
La regola generale dell’art. 109, comma 1, non trasforma un importo discusso in una risposta unica. Il testo norma due ipotesi diverse: l’esistenza del costo non è ancora certa, oppure il suo ammontare non è ancora determinabile in modo obiettivo. È sufficiente che una delle due condizioni manchi nell’esercizio di competenza perché il componente segua l’esercizio in cui le condizioni indicate dalla norma si verificano.
Per il costo di un servizio, quindi, la domanda iniziale non è soltanto se esista una fattura o una scrittura. Occorre stabilire quale fatto economico è documentato e se gli elementi disponibili consentano di esaminare separatamente l’esistenza e la quantificazione. Se l’oggetto della contestazione resta indistinto, anche la conclusione sul periodo resta da verificare.
Fatti disponibili e dati che cambiano la conclusione
Nel caso ipotetico sono disponibili solo due informazioni: si assume un servizio e il relativo ammontare è ancora contestato. Mancano invece il periodo d’imposta interessato, la descrizione della prestazione, il contenuto del contratto o dell’ordine, le evidenze dell’esecuzione, la quantificazione richiesta, l’eventuale importo riconosciuto e le ragioni della contestazione.
Questi dati non sono una formalità. Una contestazione che riguarda soltanto la quantificazione richiede di analizzare l’ammontare; una contestazione che investe anche la prestazione richiede di analizzare pure l’esistenza. Anche il momento in cui gli elementi diventano disponibili è decisivo, perché l’art. 109 collega il componente all’esercizio in cui si verificano le condizioni previste dal comma 1.
Esistenza certa e ammontare obiettivamente determinabile
L’esistenza certa riguarda il componente negativo riferito al servizio. L’ammontare obiettivamente determinabile riguarda invece la sua quantificazione. Sono verifiche autonome: un documento può essere utile a entrambe, ma non elimina la necessità di capire che cosa dimostri rispetto a ciascun criterio.
Se il servizio e l’ammontare risultano verificabili nell’esercizio di competenza, il caso va esaminato secondo la regola generale, dopo aver controllato che le precedenti norme della sezione non dispongano diversamente. Se una delle due condizioni non risulta ancora verificata, il testo dell’art. 109 individua l’esercizio in cui le condizioni si verificano come quello di concorso alla formazione del reddito.
Percorso diagnostico per l’importo contestato
- Collocare il fatto nel tempo. Ricostruire la sequenza fra accordo sul servizio, esecuzione, richiesta economica, eventuale fattura, contestazione e rilevazioni del periodo. Lo scopo è identificare l’esercizio da esaminare e il momento in cui emergono gli elementi rilevanti.
- Separare prestazione e quantificazione. Per l’esistenza, esaminare gli elementi relativi al servizio; per l’ammontare, confrontare accordi, richiesta economica, eventuale parte riconosciuta e residuo discusso.
- Scrivere l’esito della verifica. Indicare quale condizione risulta verificata, quale resta da chiarire e da quali documenti o fatti deriva la conclusione. Una lacuna va mantenuta esplicita fino a quando il caso non offre elementi ulteriori.
Il percorso è un metodo di analisi del caso concreto. Può essere utile anche per approfondire la ricostruzione di un costo aziendale contestato.
Esempio aritmetico illustrativo
Quando coinvolgere lo studio. Per una prima valutazione, descrivi la situazione, l'urgenza e un elenco dei documenti disponibili, senza allegare documenti personali o riservati. Le modalita di trasmissione degli eventuali documenti possono essere concordate dopo il contatto.
I dati seguenti sono interamente ipotetici. Si assume che l’esistenza del servizio sia certa e che una parte del corrispettivo sia obiettivamente determinabile nel periodo, mentre per il residuo tale determinabilità non sia ancora verificata. La somma corretta non dimostra da sola la completezza contabile o la validità professionale del metodo.
| Voce/documento | Importo | Calcolo |
|---|---|---|
| Richiesta economica per il servizio | 12.000 euro | Dato ipotetico iniziale |
| Parte ipoteticamente riconosciuta e determinabile | 7.000 euro | Dato ipotetico |
| Residuo contestato | 5.000 euro | 12.000 euro − 7.000 euro = 5.000 euro |
| Totale delle parti esaminate | 12.000 euro | 7.000 euro + 5.000 euro = 12.000 euro |
Nelle ipotesi dichiarate, il passaggio utile è distinguere la parte per cui l’ammontare risulta determinabile dal residuo per cui questa condizione non è ancora verificata. Se emergesse che è contestata anche l’esistenza della prestazione, la verifica riguarderebbe entrambi i criteri del comma 1. Il prospetto non include imposte, regole agevolative, finanziamenti, ammortamenti o altre voci non dichiarate.
Il ruolo del bilancio nella decisione
L’art. 83 del D.P.R. 917/1986 stabilisce che il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri della sezione. Per questo il risultato di bilancio è il punto di partenza della ricostruzione, mentre il caso del costo contestato richiede il coordinamento con il criterio temporale dell’art. 109.
Prima di chiudere bilancio o dichiarazione, oppure dopo un rilievo, la verifica merita assistenza quando non è possibile definire con chiarezza il periodo, l’esistenza del servizio o il suo ammontare. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro del servizio, partendo dalla norma vigente, dai dati disponibili e dagli aspetti che restano da chiarire.
Quando sottoporre il caso allo studio
Se occorre chiudere bilancio o dichiarazione, decidere il periodo d’imposta oppure rispondere a un rilievo, Alessio Ferretti STP può esaminare il caso concreto nel perimetro del servizio. Nel contatto indichi la situazione, la scadenza o l’urgenza e i documenti già disponibili: periodo d’imposta, mastrino, fattura o contratto, prova della prestazione, importo richiesto o riconosciuto e comunicazione ricevuta.
Questi elementi consentono una prima verifica del fatto, della quantificazione contestata e dei punti che richiedono ulteriori chiarimenti; non sostituiscono l’esame del caso concreto.
Richiedi una valutazione del caso.
Fonti e riferimenti
Testi primari consultati per i criteri richiamati nell’articolo.


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