
Prima di spostare la sede o la direzione di una società, la sede legale non esaurisce l’esame della residenza fiscale. L’art. 73 del D.P.R. 917/1986, il TUIR, considera residenti nel territorio dello Stato le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno in Italia la sede legale, la sede di direzione effettiva oppure la gestione ordinaria in via principale.
La decisione va quindi affrontata distinguendo i tre criteri e collocando nel tempo i fatti rilevanti. Per chi sta predisponendo gli atti di trasferimento, o deve rispondere a una contestazione, il punto non è raccogliere un solo dato formale: è ricostruire separatamente sede legale, decisioni strategiche e atti della gestione corrente che riguardano la società nel suo complesso.
In sintesi
- La regola dell’art. 73 riguarda la maggior parte del periodo d’imposta.
- I criteri indicati sono sede legale, sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale.
- La direzione effettiva riguarda la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche.
- La gestione ordinaria riguarda il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente.
- Prima di un trasferimento o di una risposta, i fatti e i documenti vanno esaminati distintamente per ciascun criterio.
La regola dell’art. 73 del D.P.R..... 917/1986
Ai fini delle imposte sui redditi, l’art. 73 prevede tre criteri alternativi per la residenza delle società e degli enti: sede legale, sede di direzione effettiva e gestione ordinaria in via principale. Il testo vigente richiede che il criterio rilevante sia collocato nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta.
Questo riferimento temporale merita attenzione quando lo spostamento avviene nel corso dell’esercizio. Occorre ricostruire il periodo interessato e associare a ciascuna fase gli atti e i fatti disponibili, invece di concentrare l’esame sul solo giorno in cui viene adottato o eseguito il trasferimento.
Sede legale: il dato formale da collocare nel tempo
La sede legale è uno dei criteri espressamente indicati dall’art. 73. Nella verifica TUIR è utile individuare quale sede legale risulti nel periodo da esaminare e ordinare gli atti societari disponibili che consentono di ricostruirne la successione temporale.
Questo dato va mantenuto distinto dagli altri due criteri. La norma definisce infatti la direzione effettiva e la gestione ordinaria con riferimento a fatti organizzativi diversi: rispettivamente decisioni strategiche e atti della gestione corrente. La separazione dei piani rende più leggibile il caso prima della decisione societaria o della risposta a una richiesta di chiarimenti.
Sede di direzione effettiva: le decisioni strategiche
Per l’art. 73, la sede di direzione effettiva è la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. La verifica riguarda quindi il carattere continuo e coordinato dell’assunzione delle decisioni e la loro portata strategica per la società nel suo insieme.
Nel caso concreto, statuto, composizione degli organi, verbali e deleghe possono essere punti di partenza per ricostruire quali decisioni risultino documentate e come siano state assunte. Il loro esame richiede di distinguere i documenti relativi a decisioni strategiche da quelli che descrivono la gestione corrente.
Gestione ordinaria in via principale: gli atti della gestione corrente
L’art. 73 definisce la gestione ordinaria come il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Il criterio richiede pertanto di esaminare gli atti correnti con riguardo alla continuità, al coordinamento e alla loro riferibilità alla società nel suo complesso.
È un criterio diverso dalla direzione effettiva: la prima riguarda gli atti della gestione corrente, la seconda le decisioni strategiche. Prima di modificare l’assetto, può essere opportuno ordinare le informazioni organizzative e i flussi disponibili per ricostruire gli atti correnti nel periodo interessato, senza sovrapporli ai verbali o alle deleghe relativi alle scelte strategiche.
Scenario operativo: sede trasferita durante l’esercizio
Una società ipotetica intende trasferire la sede legale fuori dall’Italia nel corso del periodo d’imposta. Lo scenario non anticipa alcun esito: serve a mostrare le verifiche distinte richieste dalla formulazione dell’art. 73.
Primo snodo: delimitare il periodo
La società individua il periodo d’imposta da ricostruire e colloca nel tempo gli atti disponibili. Poiché la norma fa riferimento alla maggior parte del periodo, l’esame non coincide con il solo momento del trasferimento.
Secondo snodo: distinguere le decisioni strategiche
Gli amministratori esaminano organi, verbali e deleghe per individuare i materiali che possono descrivere la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso.
Terzo snodo: ricostruire la gestione corrente
La società ordina i documenti e le informazioni organizzative disponibili che possono descrivere il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente. Questa ricostruzione resta separata sia dalla sede legale sia dalla direzione effettiva.
Prima degli atti di trasferimento
Prima di predisporre gli atti di trasferimento, è utile sottoporre il caso allo studio quando sede legale, decisioni strategiche e gestione corrente risultano collocate o documentate in luoghi diversi. Il confronto preliminare può delimitare il periodo da ricostruire, distinguere i tre criteri dell’art. 73 e individuare le informazioni che richiedono un esame più puntuale.
Per la prima valutazione possono essere pertinenti lo statuto, la visura, la composizione degli organi, i verbali, le deleghe, l’indicazione dei luoghi decisionali e il periodo interessato. Possono essere utili anche i documenti organizzativi disponibili relativi agli atti della gestione corrente. Nel messaggio iniziale è sufficiente indicare la situazione, l’urgenza e se il trasferimento è programmato o già avvenuto; i documenti vanno trasmessi solo nella misura necessaria e attraverso il canale indicato dal form.
Se emerge una contestazione sulla residenza fiscale
Quando emerge una contestazione o una richiesta di chiarimenti, è opportuno coinvolgere subito lo studio con il periodo interessato e la documentazione già disponibile. La ricostruzione deve mantenere distinti il dato della sede legale, le decisioni strategiche e gli atti della gestione corrente, secondo le definizioni dell’art. 73.
Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto mediante una verifica preliminare TUIR. Alcuni passaggi possono richiedere il coinvolgimento di un professionista abilitato in base alle circostanze. Per un controllo più ampio della documentazione che incide sul reddito, può essere utile anche Approfondisci: monitorare gli indicatori prima di una decisione che incide sul reddito.
Domande frequenti
La sede legale è l’unico criterio previsto?
No. L’art. 73 indica, oltre alla sede legale, la sede di direzione effettiva e la gestione ordinaria in via principale. I tre criteri sono formulati in alternativa e vanno distinti nell’esame del caso.
Che cosa si intende per direzione effettiva?
Il testo vigente dell’art. 73 la definisce come la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso.
Che cosa si intende per gestione ordinaria?
Il testo vigente la definisce come il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso.
Quale arco temporale deve essere esaminato?
La norma richiede di verificare se uno dei criteri sia presente nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta.
Fonti e riferimenti
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, testo vigente al 24 agosto 2026.


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