Hai ricevuto un rilievo sui costi? Come ricostruire documenti e posizione fiscale con il D.P.R.... 917/1986 (TUIR)

Hai ricevuto un rilievo sui costi? Ricostruisci fatto, competenza, conto economico e documenti alla luce degli artt. 83 e 109 del D.P.R. 917/1986 (TUIR).

Hai ricevuto un rilievo su un costo dell’impresa? La risposta non parte dalla sola registrazione contabile. Nel D.P.R. 917/1986 (TUIR), gli artt. 83 e 109 richiedono di distinguere il risultato del conto economico dalla determinazione del reddito e di collocare ricavi, spese e altri componenti nel corretto esercizio di competenza. Occorre quindi ricostruire il fatto economico, il soggetto, il periodo d’imposta e i documenti disponibili.

Se la contestazione riguarda una consulenza, un acquisto o un altro componente negativo, il primo obiettivo è capire quale circostanza viene messa in discussione: il momento del costo, la sua imputazione al conto economico, il collegamento con l’attività dell’impresa oppure la coerenza tra i documenti. Solo dopo questa distinzione si può preparare una risposta ordinata.

In sintesi

  • L’art. 83 del D.P.R. 917/1986 determina il reddito a partire dall’utile o dalla perdita del conto economico, con le variazioni previste dalla disciplina fiscale.
  • Per ricavi, spese e altri componenti, l’art. 109 pone come regola generale l’esercizio di competenza, salvo disposizioni diverse.
  • Quando esistenza o ammontare non sono ancora certi o oggettivamente determinabili, l’art. 109 collega la rilevanza all’esercizio in cui tali condizioni si verificano.
  • L’imputazione al conto economico dell’esercizio di competenza è un passaggio previsto per i componenti negativi, nei limiti e con le eccezioni indicate dalla norma.
  • Fattura, mastrino e pagamento vanno letti insieme a contratto, prestazione o consegna: ciascun documento può chiarire una parte diversa del fatto.

Il rilievo sui costi nel D.P.R..... 917/1986: da quale domanda partire

Un rilievo sui costi va trasformato in domande verificabili. Qual è il componente interessato? A quale esercizio si riferisce? Quale fatto economico lo sostiene? In quale conto economico risulta imputato? Quali documenti spiegano oggetto, data, importo e soggetti coinvolti?

Questa ricostruzione evita due conclusioni frettolose: che il costo sia definito solo perché compare in contabilità e che una raccolta di documenti, senza l’esame del fatto e del periodo, risolva la questione. La contabilità individua come l’operazione è stata rilevata; la ricostruzione deve verificare se tale rilevazione è coerente con gli elementi richiesti dalla disciplina applicabile.

Art. 83: conto economico e reddito non sono lo stesso dato

L’art. 83 del D.P.R. 917/1986 stabilisce che il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico dell’esercizio chiuso nel periodo d’imposta le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti ai criteri della sezione. Il conto economico è quindi il punto di partenza della ricostruzione, non una scorciatoia che esaurisce ogni valutazione fiscale.

La disposizione prevede inoltre, per i soggetti espressamente indicati, la rilevanza dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili. Per applicare correttamente questo passaggio bisogna identificare il soggetto interessato, il tipo di bilancio e il periodo d’imposta. Non è possibile trasferire automaticamente una soluzione da un’impresa a un’altra.

In una risposta al rilievo, lo snodo pratico è mostrare il percorso: voce del conto economico, fatto che l’ha generata, regola applicata e, se rilevanti, variazioni che concorrono alla determinazione del reddito. Per approfondire il collegamento tra dati aziendali e decisioni sul reddito, Approfondisci: consulta gli indicatori da monitorare prima di una decisione che incide sul reddito.

Art. 109: competenza, certezza e determinabilità del costo

L’art. 109 del TUIR dispone, per ricavi, spese e altri componenti per i quali le norme precedenti non stabiliscano diversamente, che essi concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio di competenza. Se nell’esercizio di competenza l’esistenza del componente non è ancora certa oppure il suo ammontare non è oggettivamente determinabile, la norma lo colloca nell’esercizio in cui tali condizioni si verificano.

La verifica temporale dipende dal tipo di operazione. Per l’acquisizione di beni mobili, l’art. 109 fa riferimento alla consegna o spedizione; per immobili e aziende, alla stipulazione dell’atto o, se diversa e successiva, alla data dell’effetto traslativo o costitutivo. Per l’acquisizione di servizi, il riferimento generale è l’ultimazione della prestazione; per locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti con corrispettivi periodici, è la maturazione dei corrispettivi.

Di conseguenza, la fattura può essere importante, ma non sostituisce la ricostruzione dell’evento previsto dalla norma. Un documento emesso o registrato in prossimità della chiusura richiede di essere confrontato con le date e gli elementi dell’operazione: consegna, ultimazione, maturazione, accordo contrattuale e ammontare.

Imputazione al conto economico e collegamento con l’attività

L’art. 109, comma 4, stabilisce che spese e altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. La disposizione indica anche ipotesi specifiche: componenti imputati a un esercizio precedente la cui deduzione è stata rinviata secondo le norme della sezione e componenti deducibili per disposizione di legge pur non imputabili al conto economico. Le eccezioni richiedono un esame puntuale del caso e del testo vigente.

Il comma 5 collega inoltre, con le eccezioni previste, le spese e gli altri componenti negativi ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono alla formazione del reddito oppure proventi esclusi. Nella ricostruzione, questo significa descrivere con precisione quale attività o bene sia interessato e quale funzione abbia avuto la spesa, senza attribuire a una causale contabile un valore dimostrativo automatico.

Il lavoro utile non consiste nell’accumulare allegati: consiste nel mettere in relazione la descrizione del costo, la sua collocazione nel conto economico, il momento rilevante e il rapporto documentato con l’attività dell’impresa.

Documenti da ordinare prima della risposta

Per ogni costo contestato, è utile predisporre un fascicolo circoscritto al periodo e al componente interessati. Il contratto, l’ordine o l’incarico possono chiarire oggetto e condizioni; report, verbali, consegne o corrispondenza possono aiutare a ricostruire l’esecuzione; fattura e mastrino mostrano i dati della rilevazione; la documentazione relativa al pagamento può completare la sequenza disponibile.

Non tutti i documenti hanno lo stesso contenuto informativo e non tutti saranno disponibili. La ricostruzione deve separare ciò che risulta già documentato da ciò che richiede chiarimenti. Se il rilievo è scritto, va incluso anche il testo della comunicazione, così da collegare la risposta al punto effettivamente posto.

Caso tipo: consulenza registrata a fine esercizio

Una società riceve un rilievo su una fattura di consulenza imputata nel conto economico dell’esercizio appena chiuso. È un esempio ipotetico: non anticipa un esito, ma mostra gli snodi da verificare secondo il D.P.R. 917/1986.

  1. Fatto. Si identifica l’incarico, l’attività svolta, i soggetti coinvolti e il risultato della prestazione. Contratto, incarico e report vengono letti insieme alla fattura.
  2. Periodo. Si verifica quando la prestazione sia stata ultimata e se, alla chiusura dell’esercizio, esistenza e ammontare fossero certi e oggettivamente determinabili secondo l’art. 109.
  3. Conto economico. Si controlla l’imputazione del componente nell’esercizio considerato e il percorso dal risultato di bilancio alla determinazione del reddito ai sensi dell’art. 83.
  4. Risposta. Si espongono separatamente dati, documenti e punti ancora da chiarire, evitando di presentare come provato ciò che la documentazione disponibile non chiarisce.

Quando il costo riguarda più esercizi o emergono differenze tra incarico, esecuzione e rilevazione, la sequenza va ricostruita prima di assumere una posizione. Un approfondimento collegato può essere utile per ricostruire gli elementi di un costo aziendale contestato.

Quando coinvolgere lo studio

È utile coinvolgere lo studio prima di chiudere il bilancio o la dichiarazione e dopo la ricezione di un rilievo, quando occorre coordinare fatto, documenti, conto economico e periodo d’imposta. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare e gestire professionalmente il caso concreto nel perimetro di una verifica preliminare TUIR.

Per la prima valutazione, attraverso il canale indicato dal form, trasmetti solo quanto necessario: descrizione della situazione e dell’urgenza, periodo d’imposta, mastrino, fattura o contratto, prova disponibile dell’esecuzione o della consegna e comunicazione ricevuta. Lo studio può così individuare i dati mancanti e i punti da valutare prima di una scelta o di una risposta motivata.

Domande frequenti

La fattura determina da sola l’esercizio di competenza?

No: per le prestazioni di servizi l’art. 109 individua in via generale l’ultimazione della prestazione; la fattura va quindi letta nel contesto dell’operazione e dei documenti disponibili.

Un costo nel conto economico è sufficiente per chiudere il rilievo?

L’imputazione al conto economico dell’esercizio di competenza è disciplinata dall’art. 109, ma la ricostruzione richiede anche di identificare il fatto, il periodo e i documenti relativi al componente.

Utile di bilancio e reddito imponibile coincidono?

L’art. 83 parte dall’utile o dalla perdita risultante dal conto economico e prevede le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti ai criteri fiscali. I due dati vanno quindi ricostruiti secondo il caso concreto.

Fonti e riferimenti

Fai verificare il tuo caso alla luce del TUIR.

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