
Una consulenza materialmente usata dall’amministratore va valutata partendo dalla funzione che ha svolto per l’impresa. L’art. 109, comma 5, del D.P.R. 917/1986 collega la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi, nei termini della disposizione, alle attività o ai beni da cui derivano ricavi o altri proventi rilevanti. La fattura, il pagamento e la registrazione contabile non risolvono quindi da soli il caso: occorre ricostruire l’incarico, l’attività effettivamente svolta e il suo collegamento con l’impresa.
La decisione concreta è spesso questa: mantenere il costo nel periodo già rilevato oppure verificare prima di chiudere bilancio o dichiarazione se mancano dati sul destinatario economico della prestazione, sulla sua ultimazione o sulla sua imputazione. Il risultato di bilancio è il punto di partenza della determinazione del reddito d’impresa, ma l’art. 83 prevede le variazioni conseguenti ai criteri del TUIR.
In sintesi
- La fruizione della consulenza da parte dell’amministratore non identifica da sola l’attività cui la spesa si riferisce.
- La verifica richiede di mettere in relazione incarico, prestazione effettiva e attività o beni dell’impresa cui il lavoro è riferibile.
- Per i servizi, l’art. 109 individua in via generale la data di ultimazione della prestazione quale momento di sostenimento della spesa.
- Se nell’esercizio di competenza non sono certe l’esistenza del componente o oggettivamente determinabile il suo ammontare, la norma rinvia all’esercizio in cui tali condizioni si verificano.
- Il conto economico e il risultato di bilancio vanno letti insieme alle regole fiscali applicabili al caso, non come prova autonoma dell’inerenza.
L’errore da correggere: confondere chi usa il servizio con il soggetto cui serve
Quando l’amministratore partecipa a incontri, riceve pareri o utilizza elaborati del consulente, il fatto da chiarire non è soltanto chi abbia avuto il contatto diretto con il professionista. Il punto è quale attività dell’impresa sia stata interessata dal lavoro e quale contenuto della prestazione consenta di ricostruirne il collegamento.
È una distinzione operativa utile soprattutto quando la descrizione della fattura è sintetica. Un incarico, una proposta, la corrispondenza relativa al progetto, gli elaborati consegnati e i verbali o le decisioni aziendali possono essere letti congiuntamente per comprendere se la consulenza riguardi una scelta, un progetto o un’attività dell’impresa. La loro sola esistenza non sostituisce questa ricostruzione: serve coerenza tra documento e attività realmente eseguita.
Il collegamento richiesto dall’art. 109
L’art. 109, comma 5, dispone che le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, con le eccezioni indicate dalla norma, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono al reddito o che ne sono esclusi. Per una consulenza, il passaggio decisivo è dunque individuare l’attività o il bene cui il servizio è riferito.
In termini pratici, la valutazione dell’inerenza richiede di distinguere due piani: il ruolo personale dell’amministratore nella fruizione del servizio e la funzione del servizio rispetto all’impresa. Se i documenti descrivono soltanto esigenze individuali, non consentono di ricostruire il collegamento con l’attività d’impresa. Se invece descrivono un’attività aziendale concreta, occorre ancora verificare che la prestazione eseguita corrisponda a quell’oggetto.
Questo confronto non è una checklist astratta. Serve a rispondere a una domanda precisa: quale elemento del lavoro del consulente porta il costo dall’esperienza personale dell’amministratore all’attività dell’impresa? Se il dato manca, la posizione va esaminata prima di assumere una conclusione fiscale.
La data di ultimazione della consulenza
Per le prestazioni di servizi, l’art. 109, comma 2, lettera b), considera sostenute le spese alla data in cui le prestazioni sono ultimate. Per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici, la disposizione richiama invece la data di maturazione dei corrispettivi. La data riportata in fattura va quindi confrontata con il contenuto dell’incarico e con lo stato effettivo della prestazione.
Il comma 1 dello stesso articolo stabilisce inoltre che ricavi, spese e altri componenti concorrono al reddito nell’esercizio di competenza, salvo diverse disposizioni; se nell’esercizio di competenza non è ancora certa l’esistenza del componente o non è oggettivamente determinabile l’ammontare, rileva l’esercizio in cui tali condizioni si verificano. Per approfondire il nesso tra ultimazione della prestazione e competenza, si può consultare l’approfondimento sulla prestazione ultimata e il pagamento in un anno diverso.
Conto economico, bilancio e reddito d’impresa
L’art. 109, comma 4, prevede che le spese e gli altri componenti negativi non siano ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico dell’esercizio di competenza, ferme le eccezioni espressamente previste nel medesimo comma. Questa condizione va considerata insieme alle altre verifiche richieste dal caso, compreso il collegamento della spesa con l’attività o i beni indicati dal comma 5.
L’art. 83, comma 1, stabilisce che il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico dell’esercizio le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti ai criteri della sezione del TUIR. La registrazione nel conto economico è quindi un dato da verificare nel percorso di determinazione del reddito, senza sovrapporre automaticamente risultato civilistico e reddito imponibile.
La disposizione contiene inoltre regole di coordinamento per i soggetti individuati dal medesimo art. 83 in relazione ai criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio. Per questo la valutazione va riferita al soggetto, al periodo d’imposta e alle modalità di redazione del bilancio effettivamente applicabili.
Percorso di correzione prima della chiusura
- Individuare il punto da decidere. Annotare esercizio interessato, voce di conto economico, oggetto dell’incarico e ragione per cui la consulenza è stata utilizzata dall’amministratore.
- Ricostruire il fatto economico. Confrontare accordo o proposta, fattura, attività eseguita, elaborati disponibili e collegamento con un’attività o un bene dell’impresa.
- Verificare il periodo. Stabilire se la prestazione risulta ultimata oppure se il contratto prevede corrispettivi periodici; verificare inoltre se esistenza e ammontare erano ricostruibili nei termini dell’art. 109.
- Allineare la posizione. Confrontare la ricostruzione con l’imputazione a conto economico, con il bilancio e con la dichiarazione da predisporre o già presentata.
Il percorso consente di individuare quale dato cambia la valutazione: può essere l’oggetto effettivo dell’incarico, la prova dell’attività svolta, la data di ultimazione oppure la collocazione della voce nel periodo interessato.
Quando coinvolgere lo studio
È opportuno coinvolgere lo studio quando occorre scegliere come trattare una consulenza prima della chiusura del bilancio o della dichiarazione, quando prestazione e fattura sembrano riferirsi a periodi diversi, oppure quando è arrivata una comunicazione che chiede chiarimenti sul costo. Alessio Ferretti STP, studio di commercialisti, può esaminare il caso concreto nel perimetro della valutazione TUIR, ricostruendo il rapporto tra incarico, prestazione, contabilità e periodo d’imposta.
Per orientare la prima lettura, indica situazione, urgenza, periodo d’imposta e l’elenco dei documenti disponibili: ad esempio mastrino, fattura o contratto, elementi sulla prestazione svolta ed eventuale comunicazione ricevuta. La prima valutazione è senza impegno; dopo il contatto si concorderanno le modalità di trasmissione dei documenti.
Domande frequenti
La fattura intestata alla società è sufficiente?
No: la fattura è un elemento della ricostruzione, ma la valutazione richiede anche di comprendere l’oggetto della consulenza, l’attività svolta e il suo collegamento con l’impresa, oltre alle condizioni di competenza e imputazione previste dall’art. 109.
Il pagamento individua il periodo di competenza del servizio?
Per le prestazioni di servizi, l’art. 109 richiama in via generale l’ultimazione della prestazione; per i corrispettivi periodici richiama la maturazione dei corrispettivi. Il pagamento va pertanto letto con gli altri dati del rapporto.
Porta il caso alla verifica
Se devi decidere come trattare una consulenza usata dall’amministratore, oppure devi chiarire un costo già rilevato, richiedi una valutazione del caso allo studio. Indica il periodo d’imposta, la situazione da risolvere, l’urgenza e l’elenco dei documenti disponibili; per una prima valutazione senza impegno, le modalità di trasmissione si concorderanno dopo il contatto.


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